Crypto tax Italy 2026 — calcolo plusvalenze
Calcola l'imposta sulle plusvalenze da criptovalute in Italia. Soglia €2.000, aliquota 26%, affrancamento al 14%.
Come funziona la tassazione delle criptovalute in Italia nel 2026
La normativa italiana sulle criptovalute ha subito una riforma significativa con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), che ha finalmente introdotto una disciplina organica per la tassazione delle plusvalenze da cripto-attività. Dal 2023, le criptovalute rientrano nella categoria dei "redditi diversi di natura finanziaria" ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-ter del TUIR.
L'aliquota del 26% e la soglia di esenzione di €2.000
Le plusvalenze da criptovalute sono tassate al 26% (stessa aliquota di azioni, ETF e altri strumenti finanziari). Tuttavia esiste una soglia di esenzione annua di €2.000: se le plusvalenze complessive nell'anno solare non superano questo importo, non è dovuta alcuna imposta. Attenzione: la soglia si riferisce alle plusvalenze nette, non al volume di vendite.
Esempio: hai acquistato Bitcoin per €5.000 e li hai venduti per €8.500. La plusvalenza è €3.500. Sottraendo la soglia di €2.000, la base imponibile è €1.500. L'imposta dovuta è €1.500 × 26% = €390.
Come si determina il costo fiscale (base di costo)
La plusvalenza si calcola come differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscale di acquisto. Quando si hanno più acquisti a prezzi diversi (DCA — Dollar Cost Averaging), il metodo per determinare quale costo fiscale usare è fondamentale:
- FIFO (First In First Out): si considera venduto prima ciò che è stato acquistato per primo. Metodo più comune.
- LIFO (Last In First Out): si considera venduto prima ciò acquistato più di recente.
- Costo medio ponderato: si calcola il prezzo medio di acquisto ponderato per le quantità.
L'affrancamento al 14%: cos'è e conviene?
Chi possedeva criptovalute al 1° gennaio 2023 ha potuto optare per l'affrancamento: pagare un'imposta sostitutiva del 14% sul valore delle cripto a quella data e usare tale valore come nuovo costo fiscale. Questo meccanismo era conveniente per chi aveva plusvalenze latenti elevate rispetto all'aliquota del 26% ordinaria.
Attenzione: i termini per l'affrancamento originario sono scaduti. Verifica sul sito dell'Agenzia delle Entrate se esistono proroghe o nuove finestre per la rideterminazione del costo fiscale.
Dove si dichiarano le plusvalenze crypto
Le plusvalenze da criptovalute vanno dichiarate nel Quadro RT del Modello Redditi (o 730 con quadro aggiuntivo) e nel Quadro RW per il monitoraggio fiscale degli assets detenuti all'estero (anche i wallet su exchange esteri). L'omessa dichiarazione comporta sanzioni significative, anche in assenza di plusvalenze, se il controvalore supera €15.000.
Staking, yield farming e airdrops: come vengono tassati
I redditi da staking e yield farming sono tassati come redditi di capitale al 26%, senza la soglia di esenzione di €2.000. Gli airdrops gratuiti sono in genere tassati al momento della ricezione come redditi diversi, sulla base del valore di mercato al momento dell'accredito. La normativa in questo ambito è ancora in evoluzione — è consigliabile consultare un commercialista esperto in cripto-attività per situazioni complesse.
NFT e token non fungibili
Gli NFT rientrano nella categoria delle cripto-attività e sono soggetti alla stessa tassazione del 26% sulle plusvalenze. Fanno eccezione gli NFT che rappresentano opere d'arte digitale originali, che potrebbero essere trattati come opere d'arte ordinarie (con implicazioni diverse). Anche in questo caso, per operazioni rilevanti è consigliabile il parere di un professionista.